ROMA – Sulla carta lavoratrice autonoma a partita Iva, di fatto dipendente a tempo indeterminato. È una sentenza storica quella con cui la Corte di Cassazione ha ordinato di rimettere in servizio una costumista, con inquadramento nel terzo livello, e condannato la Rai a pagare un risarcimento del danno pari a circa 300mila euro, ovvero le retribuzioni non percepite dal 4 novembre 2011.
«Una sentenza – commenta il giuslavorista Vincenzo Iacovino – che può dare il via a una valanga di ricorsi, quella pronunciata dalla Cassazione, in merito alla storia lavorativa di una costumista della Rai che l’azienda aveva contrattualizzato per oltre 12 anni come lavoratrice a partita iva, simulando un tipo di rapporto di lavoro autonomo che in realtà era, invece, un vero e proprio rapporto subordinato, a tempo indeterminato».
La Cassazione ha stabilito che il suo è, in realtà, lavoro subordinato e che la Rai dovrà pagarle il giusto risarcimento dei danni per aver simulato 12 anni di contratti autonomi. «Un precedente che non passerà inosservato – sottolinea ancora l’avvocato Iacovino – alle centinaia di posizioni contrattuali simili, in essere sia nell’azienda del servizio pubblico radiotelevisivo, che in altre realtà parimenti importanti».
«La donna – sottolinea Iacovino – stanca di essere ingiustamente inquadrata e di sentirsi, perciò, sfruttata e sottopagata dalla società che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo», nel 2011 si rivolgeva al Tribunale del Lavoro, rivendicando la subordinazione del rapporto e tutti i conseguenziali benefici, lavorativi, economici e previdenziali. Ma in primo grado il Tribunale di Roma, con sentenza dell’11 gennaio 2013, respingeva il ricorso.
La lavoratrice promuoveva appello e si rivolgeva allo Studio Legale Iacovino e associati. In secondo grado i giudici le davano ragione: la Corte di Appello di Roma, dopo aver accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 20 ottobre 1999, con sentenza del 9 luglio 2018 condannava la Rai a rimettere in servizio la lavoratrice con inquadramento nel terzo livello e mansioni di costumista. La Rai era stata anche condannata a pagare un risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite a decorrere dal 4 novembre 2011, ossia 300.000 euro circa.
L’azienda radiotelevisiva pubblica dava esecuzione alla sentenza ma, al solo fine di limitare i danni, decideva di ricorrere in Cassazione ritenendo applicabile il collegato al lavoro secondo il quale la lavoratrice, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, avrebbe diritto al solo risarcimento pari a un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale.
Anche per il giudizio in Cassazione la dipendente si è fatta assistere dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Silvio Iafigliola che, il 21 giugno 2023, hanno ottenuto l’importante pronunciamento degli ermellini che, respingendo il ricorso della Rai, non hanno ritenuto applicabile il collegato lavoro al rapporto autonomo, fattispecie a esso estranea, «accertato, invece, come lavoro di natura subordinata e a tempo indeterminato sin dall’ottobre 1999 e tuttora in atto ma camuffato da lavoro autonomo con una molteplicità di contratti di collaborazione reiterati nel tempo». (giornalistitalia.it)
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