Statuto Figec

FIGEC
FEDERAZIONE ITALIANA GIORNALISMO EDITORIA COMUNICAZIONE

STATUTO PROVVISORIO

PREMESSA

La Federazione Italiana del Giornalismo dell’Editoria e della Comunicazione, di seguito indicata con la sigla Figec, è il sindacato libero e indipendente dei giornalisti, dei comunicatori e di tutti i lavoratori dell’informazione, della comunicazione, dell’editoria e, più in generale, della cultura, dell’arte e dei media che, nel rispetto dei principi costituzionali sul pluralismo politico, culturale, sociale, economico e sindacale, e in particolare della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966 (entrato in vigore il 23 marzo 1976 e reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977), del codice civile, dello Statuto dei lavoratori, della legge sulla parità di genere n. 903 del 9 dicembre 1977 e del decreto legislativo n. 208 dell’8 novembre 2021, riportati bell’Appendice in calce, organizza i lavoratori nell’ambito della cultura, dell’arte e dei media con particolare riferimento al giornalismo, all’informazione, alla comunicazione, all’editoria. La Figec è federata con la Confederazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CISAL) con sede in Roma.

Costituzione, fini, modalità associative

Art. 1. La Figec è una organizzazione sindacale libera e indipendente dei giornalisti, dei comunicatori e delle altre categorie di lavoratori dell’informazione, dei media, dell’editoria, della cultura e dell’arte. Esercita la rappresentanza morale, professionale ed economica di queste categorie. La sua sede è in Roma.

Art. 2. La Figec rappresenta e tutela a livello nazionale gli interessi delle categorie, in collaborazione con gli Ordini professionali e le associazioni di riferimento. Rappresentanza e tutela possono essere delegate ed esercitate a livello provinciale e regionale dalle rispettive articolazioni territoriali.

Le associazioni provinciali, ove costituite, o quelle regionali, sono organismi locali della Figec ai fini della repressione della condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge numero 300 del 20 maggio 1970.

Art. 3. Possono iscriversi alla Figec quanti esercitano, anche in modo non prevalente, attività di lavoro nel campo del giornalismo, della comunicazione, dell’informazione, dei media, dell’editoria, della cultura, dell’arte.

Gli iscritti vengono ripartiti in quattro distinti elenchi:

1) Giornalisti iscritti a qualsiasi titolo negli elenchi dell’Albo professionale e nel registro dei praticanti;

2) Comunicatori;

3) Professionisti dell’informazione, della cultura e dell’arte (a solo titolo di esempio: tecnici informatici che lavorano per giornali on line o piattaforme web, web designer, social media manager, montatori, blogger, opinionisti, saggisti, scrittori, divulgatori scientifici, artisti, ecc.);

4) Aderenti, ovvero aspiranti giornalisti che abbiano iniziato l’iter per l’iscrizione nell’elenco pubblicisti, collaborando, retribuiti, con testate giornalistiche regolarmente registrate; studenti dei master di giornalismo riconosciuti dall’Ordine o dei corsi universitari concernenti giornalismo, comunicazione, editoria; titolari di pensione di reversibilità di soci appartenenti alle tre categorie precedenti.

La Giunta nazionale può deliberare la nomina a soci onorari di persone con particolari benemerenze in campo sociale, culturale o professionale. I soci onorari non hanno elettorato attivo e passivo.

Delibera sull’iscrizione l’organo direttivo collegiale, territoriale o nazionale al quale sia stata presentata la domanda di iscrizione; contro un eventuale diniego è ammesso ricorso al Collegio probovirale territoriale o nazionale.

Art. 4. La Figec ha i seguenti compiti:

  1. a) Difendere la libertà di stampa e di informazione, il diritto dei cittadini ad essere compiutamente e completamente informati e il dovere dei giornalisti di informarsi e di informare, in coerenza con l’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, con l’articolo 21 della Costituzione Italiana, con l’art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici dell’Onu, con l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e con l’art. 4 del decreto legislativo n. 208 dell’8 novembre 2021, che si intendono qui integralmente trascritti e sono riportati nell’Appendice in calce.
  2. b) Tutelare il diritto al lavoro nei campi dell’informazione, del giornalismo, della comunicazione, dell’editoria, dei media, della cultura e dell’arte, in coerenza ed applicazione dell’articolo 4 della Costituzione che s’intende qui integralmente trascritto ed è riportato nell’Appendice in calce.
  3. c) Favorire la partecipazione dei giornalisti, dei comunicatori e dei professionisti dell’informazione nei compiti decisionali e nell’indirizzo delle rispettive aziende, e difendere la loro autonomia nei confronti di chiunque tenti di interferire con la loro attività professionale e di condizionarla.
  4. d) Rappresentare gli iscritti sul piano nazionale, stipulare i contratti collettivi di lavoro e vigilare sulla loro applicazione, collaborare con i Comitati di Redazione e le Rappresentanze sindacali aziendali delle aziende e degli enti interessati al giornalismo, alla comunicazione, all’informazione.
  5. e) Perseguire la parità di genere fra uomini e donne nei campi lavorativi rappresentati.
  6. f) Valorizzare e difendere le specificità professionali di giornalisti, comunicatori e professionisti dell’informazione, dei media, della cultura e dell’arte, anche al di fuori del lavoro dipendente e per quanto riguarda i diritti individuali, compreso il diritto d’autore ed il diritto anche in caso di prestazioni individuali e/o occasionali ad un equo compenso, come previsto dagli articoli 35 e 36 della Costituzione, che si intendono qui integralmente trascritti e sono riportati nell’Appendice in calce.
  7. g) Assicurare, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti e le altre associazioni professionali interessate, la tutela del titolo professionale degli iscritti ed il loro ruolo nella ricerca, verifica, elaborazione e diffusione della comunicazione di notizie, in ogni ambito e quale che sia il mezzo tecnologico o il committente.
  8. h) Promuovere, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti, le altre associazioni professionali interessate, l’Università ed altri enti a ciò preposti, nonché con le aziende ed i committenti, l’aggiornamento professionale e i Corsi di formazione professionale.
  9. i) Nominare i Rappresentanti nelle Commissioni di conciliazione delle controversie previste dai contratti nazionali di lavoro, dando la propria consulenza e assistenza nei modi ritenuti più idonei nel caso di ricorso alle vie giudiziarie;
  10. l) Nominare i Rappresentanti negli enti pubblici e nelle istituzioni private che prevedono o richiedono la presenza di giornalisti e operatori dell’informazione, della comunicazione, della cultura, delle arti;
  11. m) Collaborare con gli istituti di previdenza e di assistenza o con altri enti che assicurino prestazioni integrative o complementari per lo sviluppo, la realizzazione e il coordinamento delle istanze previdenziali e assistenziali degli iscritti, esercitando un’attenta vigilanza per garantire, anche attraverso energiche azioni, l’applicazione e l’estensione delle prestazioni ai giornalisti, ai comunicatori e agli altri professionisti dell’informazione e dei media.

 

  1. n) Promuovere e favorire la cooperazione internazionale fra le associazioni dei giornalisti e degli altri professionisti della comunicazione e dell’informazione per lo studio dei problemi di comune interesse, nonché per favorire il più ampio e libero esercizio della professione nelle rispettive nazioni, a condizioni di reciprocità per quanto riguarda la regolamentazione professionale.

 

Art. 5) Il rapporto associativo tra gli iscritti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:

  1. uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
  2. esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei richiesti requisiti;
  3. diritto di voto per gli associati, nelle opportune forme di delega e rappresentanza, anche a distanza attraverso il voto elettronico, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Federazione;
  4. eleggibilità libera degli organi amministrativi;
  5. principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile;
  6. sovranità del Congresso nazionale con regolamentazione dei criteri per l’ammissione ovvero l’esclusione al medesimo;
  7. pubblicità delle convocazioni del Congresso nazionale delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;
  8. intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.
  9. le riunioni degli organi direttivi potranno svolgersi anche a distanza in modalità telematica.

 

Art. 6) Per esercitare i diritti di socio della Figec è necessario essere in regola con il pagamento delle quote annuali nelle modalità previste dal Consiglio nazionale.

L’iscritto che al 30 giugno di ogni anno non abbia ancora provveduto a pagare le quote, annualmente stabilite dal Consiglio nazionale, verrà posto nell’elenco dei “soci morosi” con la conseguente sospensione, ad ogni effetto, dei diritti dei soci.

Il pagamento integrale delle quote arretrate produce il reintegro del socio nei suoi diritti e la cancellazione del suo nominativo dall’elenco dei “soci morosi”.

Il mancato pagamento integrale delle quote associative, dopo due anni solari per i quali non risultino versate, determinerà la decadenza automatica dalla qualità di iscritto.

In caso di inadempienza, il Consiglio nazionale o il Direttivo provinciale, se costituito, provvederà a cancellarlo dall’elenco degli iscritti, sempreché l’inadempimento non sia dovuto a giustificati motivi eccezionali (grave malattia o altre cause di apprezzabile gravità).

La qualifica di iscritto si perde, oltre che per morosità:

– a) per dimissioni, da comunicare per raccomandata a/r o posta elettronica certificata entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello nel quale non si intende essere iscritti;

– b) per perdita dei requisiti professionali;

– c) per radiazione.

Per chiedere la riammissione alla Figec in qualità di “nuovo iscritto” è necessario presentare domanda accompagnata dalla ricevuta di versamento delle quote per l’anno in corso e della “quota fissa di reiscrizione”, determinata annualmente dal Consiglio nazionale della Figec. Eventuali deroghe dovranno essere deliberate dal Consiglio nazionale.

Il socio sospeso o decaduto, a qualsiasi titolo, non può essere riammesso senza aver prima provveduto a saldare le quote arretrate relative agli ultimi cinque anni o – in caso di interruzione dei termini di prescrizione – a tutti gli anni di morosità dovuti.

Gli uffici della Figec, nel rispetto delle leggi e delle norme che regolano la tutela della privacy, curano la tenuta dell’elenco dei soci in regola, sospesi e cancellati. In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione o, comunque, di perdita della qualità di socio, nessun diritto potrà ulteriormente essere avanzato nei confronti della Federazione.

I versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di tesseramento, quote contributive, oblazioni volontarie e sottoscrizioni sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Durante tutta la vita associativa della Figec non è consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, ovvero fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7). La Figec svolge la propria attività sia a livello nazionale che locale; in entrambi gli ambiti coopera con la Confederazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CISAL) con sede in Roma, con la quale è federata.

Organi della Figec

Art. 8). Gli organi della Federazione Italiana del Giornalismo dell’Editoria e della Comunicazione (Figec) sono:

  1. a) il Congresso nazionale;
  2. b) il Consiglio nazionale;
  3. c) il Segretario generale;
  4. d) il Presidente;
  5. e) la Segreteria federale nazionale;
  6. f) la Giunta esecutiva;
  7. g) il Collegio dei revisori dei conti;
  8. h) il Collegio nazionale dei probiviri;
  9. i) i dipartimenti e le commissioni contrattuali.

La Figec organizza anche:

  • la consulta dei segretari o fiduciari provinciali;
  • la consulta dei coordinatori regionali;
  • la conferenza nazionale dei Comitati e dei fiduciari di Redazione;
  • la consulta dei presidenti dei Gruppi di specializzazione, dei circoli e delle unioni.

Norme transitorie e di attuazione

  1. i) Fino alla celebrazione del Congresso costituente, i soci promotori assumono il ruolo di consiglieri nazionali della Figec ed eleggono nel loro seno il Segretario generale, al quale spetterà la rappresentanza giuridica della Figec. I soci promotori, assunta la qualifica di consiglieri nazionali, eleggeranno anche nel loro seno il Presidente del Consiglio nazionale, che convocherà e presiederà le riunioni del Consiglio nazionale.

Spetta al Consiglio nazionale elaborare le linee politiche di azione della Figec; salvo diversa specifica indicazione, il Consiglio nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti, dopo aver provveduto alla verifica del numero legale; in seconda convocazione non è necessario raggiungere il numero legale.

Assumeranno la qualifica di soci fondatori quanti aderiranno alla Federazione nella fase costituente e ne faranno esplicita richiesta.

  1. II) Sempre nella fase transitoria potrà essere cooptato in Consiglio nazionale, su proposta del Segretario generale e previo voto a maggioranza semplice da parte del Consiglio stesso, un numero di iscritti non superiore a venti.

III)  Il Segretario generale nominerà una Giunta nazionale provvisoria ed affiderà ad ogni componente di tale Giunta compiti specifici. Altre deleghe potranno essere affidate ad altri componenti del Consiglio nazionale o – in particolari casi – a soci in possesso di specifiche competenze. Ad uno dei membri della Giunta nazionale provvisoria o ad una personalità esterna alla Figec particolarmente qualificata saranno affidate le mansioni di Tesoriere. Le determinazioni di Giunta saranno assunte a maggioranza semplice dei presenti; in prima convocazione è necessario raggiungere il numero legale; in seconda convocazione non è necessario il numero legale. Altri incarichi specifici potranno essere conferiti anche al di fuori della Giunta.

  1. IV) Su proposta del Segretario generale la Giunta nazionale nominerà i fiduciari provinciali della Figec, che svolgeranno i compiti previsti per i segretari provinciali, fino alla celebrazione del Congresso nazionale costituente e, comunque, fino a quando non ci sarà nella singola provincia un numero minimo di iscritti (che sarà deliberato dalla Giunta nazionale). I fiduciari provinciali – nell’ambito delle deleghe ricevute –eserciteranno sul territorio della provincia di pertinenza l’azione sindacale, rappresenteranno localmente la Figec, agiranno nel rispetto delle indicazioni della Giunta nazionale, che ne supervisionerà l’attività, ed intratterranno rapporti con le istituzioni locali e le controparti datoriali locali; dovranno dotarsi di uno specifico codice fiscale e saranno direttamente ed autonomamente responsabili degli atti che pongono in essere; nessuna obbligazione da loro sottoscritta potrà essere trasferita in capo alle rappresentanze regionali o alla struttura nazionale della Figec.
  2. V) I fiduciari provinciali costituiranno, per la durata della prima consiliatura, il direttivo regionale della Figec, con eventuale integrazione deliberata dalla Giunta nazionale, su proposta del Segretario generale, di un numero di consiglieri proporzionato alle dimensioni e alle esigenze della regione. Ad uno dei fiduciari provinciali la Giunta nazionale, su proposta del Segretario generale, conferirà l’incarico di coordinatore regionale. I direttivi regionali intrattengono rapporti con le istituzioni regionali e le controparti datoriali regionali. I direttivi regionali agiscono nel rispetto delle indicazioni della Giunta nazionale, che ne supervisiona l’attività.
  3. VI) Il Consiglio nazionale nominerà, su proposta della Giunta, i componenti del Collegio dei probiviri, in numero variabile ma non inferiore a cinque, rappresentativi di almeno cinque regioni diverse, che non potranno ricoprire altri incarichi negli organismi della Figec. Una volta costituito, il Collegio dei probiviri eleggerà al suo interno un presidente. Il Collegio dei probiviri ha competenza in materia di negata iscrizione alla Figec e in materia disciplinare, e può irrogare sanzioni disciplinari. Tali provvedimenti consistono in: a) richiamo verbale; b) deplorazione scritta con diffida; c) sospensione dall’associazione alla Figec fino a dodici mesi, con decadenza da eventuali incarichi; d) espulsione. Prima di irrogare sanzioni disciplinari il Collegio dei probiviri deve notificare all’interessato, a mezzo pec o raccomandata, i comportamenti contestati e l’apertura di un procedimento disciplinare; l’iscritto ha 30 giorni di tempo dal ricevimento di tale avviso per esporre le proprie controdeduzioni; qualora non fossero giudicate convincenti, entro 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, il Collegio convocherà l’interessato, eventualmente assistito da un legale, per un incontro, anche in via telematica, riservandosi una decisione entro 5 giorni dall’avvenuto incontro. Il Collegio dei probiviri funziona anche da strumento di conciliazione in caso di controversie tra soci della Figec. Le sue determinazioni vengono assunte, salvo diversa specifica indicazione, a maggioranza semplice dei componenti. Per la validità delle sue riunioni è sempre richiesto il numero legale. Il Collegio provvisorio dei probiviri resterà in carica fino alla celebrazione del Congresso nazionale costituente.

VII) Su proposta del Segretario generale, la Giunta nazionale nominerà il Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre revisori effettivi e due supplenti, che potrà essere formato, in tutto o in parte, anche da tecnici esterni alla Figec. Una volta costituito, il Collegio eleggerà al suo interno un presidente. Il Collegio dei revisori esercita il controllo di legittimità sulle entrate e le uscite, nonché sul rendiconto economico/finanziario della Figec, e ne riferisce con apposita relazione al Consiglio nazionale. Il Collegio provvisorio dei revisori resterà in carica fino alla celebrazione del Congresso nazionale costituente.

VIII) Il Congresso nazionale costituente sarà convocato dalla Giunta nazionale provvisoria, su proposta del Segretario generale, quando risulteranno costituiti in tutte le regioni italiane gruppi di soci di adeguata consistenza (salvo deroghe motivate per piccole regioni). Il regolamento congressuale sarà elaborato dalla Giunta nazionale provvisoria e sottoposto all’approvazione del Consiglio nazionale. In ogni caso, il regolamento dovrà essere approvato almeno 120 giorni prima della data di indizione del Congresso.

  1. IX) Spetterà al Congresso nazionale costituente l’elezione di tutte le cariche previste dallo Statuto, nonché l’approvazione dello Statuto definitivo della Figec.

 

APPENDICE

NORME DI RIFERIMENTO RICHIAMATE

 

  1. Costituzione della Repubblica Italiana

 

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. (omissis).

 

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. (omissis).

 

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. (omissis).

 

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

 

Art. 39

L’organizzazione sindacale è libera.Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

 

  1. B) Convenzione europea dei diritti dell’uomo

 

Art. 11

        Libertà di riunione e di associazione

 

  1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
  2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

 

  1. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

 

 Art. 11 Libertà di espressione e d’informazione

  1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
  2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

 

 Art. 12 Libertà di riunione e di associazione

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
  2. I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.

                                                 

Art. 28 Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

 

  1. D) Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo

                                            

Art. 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione, tale diritto include la libertà di opinione senza interferenze e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza frontiere.

 

  1. E) Patto internazionale sui Diritti civili e politici dell’Onu

 

Art. 19

  1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.
  2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.
  3. L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:
  4. a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
  5. b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.

                                  

                                                   Art. 22

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.
  2. L’esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all’esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.
  3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, a adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

 

  1. F) Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 208

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato che annulla e sostituisce il testo unico della radiotelevisione del 2005

 

Art. 4, 1° comma 

1.“Sono principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d’odio, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione,  il contrasto alle strategie di disinformazione, la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”.

 

  1. G) STATUTO DEI LAVORATORI – legge n. 300 del 20 maggio 1970

                                                   

 Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale)

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad  impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la  violazione  di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale.

 

 

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